Art. 17.
(Ricerca e informazione).

      1. Le regioni, le province e i comuni favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentono di minimizzare le emissioni degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile ovvero di realizzare sistemi di monitoraggio continuo delle sorgenti. Favoriscono altresì l'espletamento di indagini

 

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epidemiologiche nei territori di competenza. A tali fini possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese e accordi di programma.
      2. I comuni provvedono almeno con cadenza annuale alla divulgazione presso la cittadinanza dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e promuovono iniziative di sensibilizzazione all'uso delle nuove tecnologie nelle scuole di ogni ordine e grado.